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Nuova etichettatura europea degli alimenti

9 Gennaio 2015 - 21:30 CET Categoria: Alimentazione, Normativa A+ / A-

Nuova etichettatura europea degli alimenti

Dal 13 dicembre 2014 e’ entrato in vigore il regolamento della Commissione europea 1169/2011 sulla nuova etichettatura europea degli alimenti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 304/18 del 22 novembre 2011. Ai produttori e’ stato dato tempo fino a giugno 2015 per esaurire le scorte di alimenti gia’ confezionati con etichettatura non conforme.

Foto di un vasetto di miele con etichetta non conforme alla nuova etichettatura europea

Un chiaro esempio di etichetta non conforme alla nuova etichettatura europea degli alimenti

Il Ministero della Salute italiano ha pubblicato e diffuso l’opuscolo informativo Etichettatura degli alimenti. Cosa dobbiamo sapere gia’ da maggio dello scorso anno.

L’obiettivo della nuova etichettatura europea degli alimenti è quello di fornire informazioni corrette, comprensibili e trasparenti sui prodotti alimentari, senza indurre in errore il consumatore circa la natura e le caratteristiche dell’alimento. Il fine è quello di tutelare gli interessi dei consumatori europei e di armonizzare le normative degli Stati membri, in un contesto di libero scambio delle merci.

Novita’

Le novita’ introdotte che riguardano direttamente il miele sono:

  • indicazione del luogo di origine e di raccolta
  • indicazione della presenza di polline OGM (se superiori allo 0,9%)
  • indicazione della presenza di allergeni o delle caratteristiche allergeniche del prodotto stesso

La normativa non prevede l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione, ma solo la sede legale del produttore e questo ha gia’ sollevato, in Italia, polemiche e raccolte di firme, perche’ al consumatore non sara’ possibile sapere se il produttore ha delocalizzato la produzione al di fuori dei confini nazionali o dell’Unione Europea.

Altro obbligo non previsto dalla normativa e’ la chiara indicazione delle percentuali di prodotto di ogni singolo luogo di origine indicato in etichetta.

Ad esempio: se per del miele di acacia vengono indicati come luoghi di origine Italia, Spagna ed Ungheria (paesi UE) e Argentina, Cile e Cina (extraUE), il consumatore sapra’ soltanto che il miele e’ stato raccolto in quei paesi, ma non potra’ sapere se il 90% del miele che acquista e’ stato prodotto in Cina ed il resto, diviso in piccole percentuali, negli altri paesi.

Ho gia’ letto, su una confezione di caffe’ macinato, la seguente dicitura sul luogo di origine del caffe’ con cui e’ stata composta la miscela:

Al fine di mantenere la perfetta costanza del gusto, l’origine geografica del caffe’ puo’ variare a seconda delle caratteristiche annuali del raccolto.

Mi sembra chiaro ed evidente che, nascondendosi dietro la qualita’ ed uniformita’ del prodotto finale, i produttori potranno indicare diversi paesi di origine del miele, anche senza utilizzarli tutti, rendendo impossibile una reale tracciabilita’ del prodotto.

Mi auguro che la normativa italiana possa essere piu’ restrittiva di quella europea, come gia’ accaduto in passato, e possa chiudere questi “buchi” normativi che potrebbero vanificare gli sforzi dei legislatori europei.

Last Updated on 2 Aprile 2015 by OrsoMiele

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